VISTO il Decreto Lgs. n. 59 del 2004;
VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita “… ai fini della validità dell’anno scolastico … per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;
VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;
VISTO il D. Lgs 62/2017;
VISTA la delibera n. 36 del Collegio dei docenti del 18 febbraio 2025 che ha approvato i criteri di deroga di seguito indicati;
SI COMUNICA
il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2024-2025, è fissato come da seguente tabella
Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate. La mancata frequenza del monte ore minimo comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.
Si specifica che le presenze inferiori al tetto del 75% in seguito all’applicazione delle motivate deroghe in casi eccezionali devono comunque consentire la possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline del piano di studi.
Allegati:
Deroghe assenze
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Nobili
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs.39/93- art.3- c.2
da Francesca